A partire dal 1° gennaio 2019 la fatturazione dovrà avvenire mediante fattura elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato (xml non modificabile), trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI) e da questo recapitato al soggetto ricevente.
La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite ai fini IVA.

Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle Entrate rende gratuitamente disponibili:
– una procedura web,
– un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (APP);
– un software da installare su PC.

 

Trasmissione della fattura
La trasmissione della fattura può avvenire con le seguenti modalità:
a) sistema di posta elettronica certificata, “PEC”;
b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (procedura web e APP);

  1. c) web service su rete internet;
    d) sistemi di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Le ultime due modalità necessitano di un preventivo processo di accreditamento allo SdI al termine del quale si genera un codice destinatario (codice numerico di 7 cifre).

Lo SdI effettua controlli sul file xml: in caso di mancato superamento viene recapitata una ricevuta di scarto entro 5 giorni. In questo cosa la fattura si considera non emessa.
I controlli dello SdI riguardano la presenza, all’interno del file, delle informazioni obbligatoriamente previste e, per alcune di essi, la validità (ad esempio, l’esistenza in Anagrafe Tributaria della partita IVA del cedente/prestatore e del committente/cessionario oppure del codice fiscale nel caso che quest’ultimo sia un consumatore finale) e la coerenza (coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota IVA e dell’imposta indicata in fattura).

Recapito della fattura
La fattura elettronica è recapitata dallo SdI al soggetto cessionario/committente attraverso le seguenti modalità:

  1. sistema di posta elettronica certificata, “PEC”, l’Agenzia delle entrate rende disponibile un servizio di registrazione dell’indirizzo telematico, su “Fatture e Corrispettivi”, prescelto per la ricezione dei file;
  2. sistema su rete Internet, tramite modello “web service”;
  3. sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Il web service ed il protocollo FTP necessitano di preventivo accreditamento.

In caso di registrazione dell’indirizzo telematico, le fatture elettroniche sono sempre recapitate a questo. In caso di impedimento nella consegna, lo SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.

Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dallo SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

Il cedente/prestatore può trasmettere allo SdI le fatture elettroniche anche attraverso un intermediario.

Data di emissione e data di ricezione
La data di emissione è la data riportata nel campo data del file della fattura elettronica. La fattura

scartata si intende non emessa.

La data di ricezione è:
– la data di presa visione sul sito web dell’Agenzia nel caso di messa a disposizione in tale area;
– la data di messa a disposizione se il cessionario/committente è un consumatore finale oppure un soggetto passivo che rientra nel regime di vantaggio (art. 27, DL 98/2011) o nel regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, L 190/2014).

Il momento di invio della ricevuta di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte dello SdI non è sincrono rispetto al momento di trasmissione della fattura stessa allo SdI. I tempi di elaborazione da parte dello SdI possono variare da pochi minuti sino a 5 giorni, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

Al riguardo, resta valido quanto più volte chiarito dall’Amministrazione finanziaria in merito alla data di esigibilità dell’imposta, identificabile con la data riportata nella fattura. In merito, invece, all’identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta, la stessa viene identificata dalla data di ricezione attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione oppure dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate in cui è stata depositata.

Servizi di ausilio
L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi IVA i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice e automatico possibile:
– un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;
– una procedura web e un’APP per la predisposizione e trasmissione allo SdI della fattura elettronica;
– un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;
– un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o per suo conto un intermediario, può indicare allo SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, tra quelli definiti. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia utilizzato il servizio, lo SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all’indirizzo telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo “CodiceDestinatario” della fattura;
– un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso lo SdI all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse allo SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte dello SdI;

I servizi web sono accessibili mediante SPID, credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), mentre l’APP è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel.

Trasmissione telematica operazioni transfrontaliere
Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:
• i dati identificativi del cedente/prestatore,
• i dati identificativi del cessionario/committente,
• la data del documento comprovante l’operazione,
• la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
• il numero del documento,
• la base imponibile,
• l’aliquota IVA applicata e
• l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
La comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite per i soggetti residenti.

La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso oppure a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.

Per le sole fatture emesse, le comunicazioni possono essere eseguite trasmettendo al sistema dell’Agenzia delle entrate l’intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito e compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.