Sulla G.U. del 20 aprile 2021 è stato pubblicato il Regolamento Delegato (UE) 2021/643, che costituisce il 16° adeguamento al progresso tecnico del CLP.

Esso modifica alcune note di cui alla sottosezione 1.1.3 dell’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose), parte 1.

In particolare, nel punto 1.1.3.1 sono state modificate le note: J; K; L; M; N; P; Q; R. Sono inoltre state sostituite la Nota 8 e la Nota 9 nel punto 1.1.3.2.

 

Il regolamento è entrato in vigore il 10 maggio 2021.

 

Con il 16° ATP, le voci sono modificate come segue:

 

Nota J Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo.
Nota K Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-8), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403.
Nota L Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene meno del 3 % di estratto di dimetil solfossido secondo la misurazione IP 346 (“Determinazione dei policiclici aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione di dimetil solfossido”, Institute of Petroleum, Londra), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.
Nota M Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzo[a]-pirene in percentuale inferiore allo 0,005 % di peso/peso (EINECS n. 200-028-5), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.
Nota N Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si conosca l’intero iter di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena, nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per detta classe di pericolo.
Nota P Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno o mutageno a meno che si possa dimostrare che la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7), nel qual caso si effettua una classificazione in conformità del titolo II del presente regolamento anche per dette classi di pericolo. Se la sostanza non è classificata come cancerogena o mutagena, devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.
Nota Q

Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

– una prova di persistenza biologica a breve termine mediante inalazione ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 10 giorni; oppure

– una prova di persistenza biologica a breve termine mediante instillazione intratracheale ha mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a 40 giorni; oppure

– un’adeguata prova intraperitoneale non ha fornito evidenza di un eccesso di cancerogenicità; oppure

– una prova di inalazione appropriata a lungo termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni significativi o alterazioni neoplastiche.

Nota R
Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno eccetto per le fibre il cui diametro medio geometrico ponderato rispetto alla lunghezza (DMGPL) meno due errori standard geometrici risulta superiore a 6 μm, misurato in conformità del metodo di prova A.22 di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione.
Nota 8 Si applica la classificazione armonizzata come cancerogeno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %.
Nota 9 Si applica la classificazione armonizzata come mutageno a meno che si possa dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto dell’immissione sul mercato è inferiore all’1 %.