Dal 1 ° gennaio 2021, gli importatori e gli utenti a valle sono obbligati a notificare le loro miscele ad uso domestico (uso consumatori) e professionale in un formato armonizzato in conformità con l’Allegato VIII del CLP (Regolamento (UE) 2017/542 e successive modifiche). Inoltre devono creare e includere nell’etichetta della miscela e nella notifica un identificatore unico di formula (UFI).

Sebbene l’obbligo di notifica nel formato armonizzato abbia avuto effetto solo dal 1° gennaio 2021, sono state presentate entro la fine dell’anno 2020 tramite il portale dell’ECHA quasi 350.000 notifiche.

Inoltre, l’Helpdesk dell’ECHA ha ricevuto oltre 1.000 domande relative alle notifiche degli ultimi mesi. Svariati quesiti sono stati relativi a come risolvere i blocchi dovuti ad errori presenti nella notifica.

La maggior parte dei paesi dell’UE ora accetta le notifiche attraverso il portale dell’ECHA.

 

A questo proposito di evidenzia che l’Italia accetta le notifiche attraverso il portale dell’ECHA, anche se il sistema di notifica nazionale (Archivio Preparati Pericolosi – APP dell’ISS rimane al momento aperto per le notifiche relative alle miscele ad uso industriale). Le notifiche possono avvenire in italiano o in inglese.

Le miscele pericolose già notificate all’APP fino al 31/12/2020 e i detergenti non pericolosi notificati fino al 30 marzo 2021 godono del periodo di transizione previsto dall’Allegato VIII.

Le miscele ad uso industriale possono essere notificate all’APP nel formato “non armonizzato” fino al 31/12/2023. Alternativamente, è possibile anticipare la notifica delle miscele ad uso industriale all’ ECHA Submission portal esclusivamente nel formato armonizzato. La notifica delle sole miscele ad uso industriale può essere effettuata all’APP tramite notifica singola (“Inserisci nuovo preparato”) o caricamento massivo (“Trasmissione notifiche”).

La possibilità di utilizzare la procedura di caricamento massivo rimarrà in vigore fino al 1°dicembre 2021. Dopo tale data resterà in vigore la possibilità di notifica singola.

Rimane invariata la richiesta da parte dell’Istituto Superiore di Sanità di un contributo pari a 50,00 € (NON SOGGETTO A IVA NÉ A IMPOSTA DI BOLLO) per singolo registrante/anno, in modo indipendente dal numero delle miscele registrate o da registrarsi.

 

Si ricorda inoltre che i registranti possono iniziare a commercializzare la propria miscela soltanto nel momento in cui il proprio dossier di notifica sia stato accettato e, soprattutto, ricevuto dall’organo competente in Italia.

List of the Member States accepting notifications via ECHA Submission portal

 

L’ECHA mette a disposizione varie tipologie di supporto per aiutare i registranti nella notifica delle proprie miscele. Tra questi si segnalano:

  • La possibilità di scaricare il format, in formato xml, della notifica che consente alle aziende di strutturare ed utilizzare un servizio system to system interno. Attualmente è in vigore la versione 3.0, pubblicata il 28 ottobre 2020

Formato di notifica ai centri antiveleni

In alternativa è possibile notificare direttamente le proprie miscele utilizzando il proprio account ECHA ed il tool IUCLID web

 

  • La possibilità di generare il codice UFI direttamente on line, oltre ad una serie di guide che spiegano in maniera esauriente cosa sia l’UFI, come crearlo e come gestirlo oltre ad una guida destinata agli sviluppatori

Identificatore unico di formula

 

  • L’elenco di un sistema europeo di categorizzazione dei prodotti (EUPCS), utilizzato per descrivere “l’uso previsto di una miscela” per il quale una notifica deve essere presentata ai sensi dell’articolo 45 e dell’allegato VIII del regolamento CLP.

Sistema europeo di categorizzazione dei prodotti

 

  • La possibilità di mettersi direttamente in contatto con un esperto ECHA

Contact one of our experts

 

È inoltre disponibile la registrazione del webinar del 31 marzo 2021 nel quale vengono illustrate le principali criticità cui si può andare incontro durante la notifica e come prevenirle.

Webinar on Poison centre notification: best practice from start to market

 

La trasmissione deve essere effettuata nel formato armonizzato, in base alla pertinente data di decorrenza. Tale data dipende dalla tipologia d’uso, ossia dall’utilizzatore finale, della miscela:

  • 1° gennaio 2021 per l’uso da parte del consumatore o per uso professionale;
  • 1° gennaio 2024 per l’uso industriale.

Le miscele già notificate prima del 31/12/2020 e che non incorrono nell’obbligo di aggiornamento, possono non essere notificate, in virtù del periodo di transizione, fino al 01/01/2025.