Sulla G.U. dell’UE del 21/07/2021 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1199 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 – regolamento REACH – per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti nei granuli o nel pacciame utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive.
Nello specifico viene aggiornata la voce 50 nell’allegato XVII:
50
a) Benzo[a]pirene (BaP) b) Benzo[e]pirene (BeP) c) Benzo[a]antracene (BaA) d) Crisene (CHR) e) Benzo[b]fluorantene (BbFA) f) Benzo[j]fluorantene (BjFA) g) Benzo[k]fluorantene (BkFA) h) Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) |
1. A decorrere dal 1 o gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli olii diluenti aventi un contenuto:
2. Inoltre, non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1 o o gennaio 2010 se contengono oli diluenti in quantitativi superiore ai limiti fissati nel paragrafo 1. 3. In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superano i limiti di cui al paragrafo 1. 4. Ai fini della presente voce, per «pneumatici» si intendono i pneumatici di veicoli contemplati nelle seguenti direttive: 5. Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’ uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati. 6. I giocattoli, inclusi quelli per le attività, e gli articoli di puericultura non devono essere immessi in commercio se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato oppure ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 0,5 mg/kg (0,00005 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati. 7. In deroga ai paragrafi 5 e 6, la restrizione non si applica agli articoli immessi in commercio per la prima volta anteriormente al 27 dicembre 2015. 8. Entro il 27 dicembre 2017 la Commissione riesamina i valori limite di cui ai paragrafi 5 e 6 alla luce dei nuovi dati scientifici, compresi quelli relativi alla migrazione degli IPA presenti negli articoli di cui allo stesso regolamento, nonché quelli relativi a materie prime alternative e, se del caso, modifica tali paragrafi. 9. Non possono essere immessi sul mercato per l’uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive i granuli o il pacciame contenenti più di 20 mg/kg (0,002 % del peso) della somma di tutti gli IPA elencati. 10. Non possono essere utilizzati come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive i granuli o il pacciame contenenti più di 20 mg/kg (0,002 % del peso) della somma di tutti gli IPA elencati. 11. I granuli o il pacciame immessi sul mercato per l’uso come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive devono essere contrassegnati con un numero unico di identificazione del lotto. 12. I paragrafi da 9 a 11 si applicano a decorrere dal 10 agosto 2022. 13. I granuli o il pacciame già in uso nell’Unione come materiale da intaso nei campi sportivi in erba sintetica o in forma sfusa nei parchi giochi o in applicazioni sportive alla data del 9 agosto 2022 non devono essere rimossi e possono continuare a essere usati per lo stesso scopo. 14. Ai fini dei paragrafi da 9 a 13 si applicano le seguenti definizioni: |
I limiti di concentrazione consentiti per otto PAH saranno abbassati a 20 mg/kg come raccomandato dai comitati scientifici di ECHA.
La restrizione, avviata dalle autorità olandesi, si applica dal 10 agosto 2022.
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