Il 19 marzo 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale la direttiva (UE) 2024/869 che aggiorna le direttive 98/24/CE sugli agenti chimici e 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione stabilendo nuovi limiti di esposizione professionale per il piombo e i diisocianati.
Gli Stati devono adeguarsi entro il 9 aprile 2026.
Vengono aggiornati i limiti di esposizione professionali:
Denominazione | VALORE LIMITE | Nota | |||||
8 ore – TWA | Breve termine – STEL | ||||||
mg/m3 | ppm | f/ml | mg/m3 | ppm | f/ml | ||
Piombo inorganico e suoi composti inorganici | 0,03 | – | – | – | – | – | Sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia |
Diisocianati [misurati come NCO] | 0,006 dal 01/01/2029 0,01 fino al 31/12/2025 |
– | – | 0,012 dal 01/01/2029 0,02 fino al 31/12/2025 |
– | – | Pelle Sensibiliz. cutanea e respiratoria |
Vengono aggiornati i limiti biologici per il piombo e suoi composti inorganici:
70 μg Pb/100 ml di sangue fino al 31/12/2028
15 μg Pb/100 ml di sangue (1) dal 01/01/2029
Vengono aggiornati i criteri per la sorveglianza sanitaria per quanto riguarda il piombo e suoi composti inorganici:
La sorveglianza sanitaria interviene quando l’esposizione a una concentrazione di piombo nell’aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,015 mg/m3, oppure quando nei singoli lavoratori è riscontrato un livello di piombo nel sangue superiore a 9 μg Pb/100 ml di sangue. La sorveglianza sanitaria è inoltre effettuata per quanto riguarda le lavoratrici in età fertile il cui livello nel sangue supera 4,5 μg Pb/100 ml di sangue o il valore di riferimento nazionale della popolazione generale non esposta professionalmente al piombo, se tale valore esiste.
Infine viene aggiornata la definizione di “agente mutageno”, inserendo i criteri secondo il regolamento CLP:
«agente mutageno»: una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Ricordiamo che per gli utilizzatori industriali e professionali che manipolano i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, dal 24 agosto 2023 è obbligatorio aver frequentato un corso di formazione sull’uso sicuro dei diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1%.