Aggiornamenti limiti cancerogeni e mutageni

Sulla G.U. dell’ Unione Europea del 13 dicembre 2018 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2017/2398 con la quale viene modificata la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 17 gennaio 2020.

 

E’ possibile scaricare il testo completo della direttiva a questo link.

 

CAS EINECS All. VI CLP Denominazione VALORE LIMITE Nota (3)
8 ore – TWA (4) Breve termine – STEL (5)
mg/m3 (6) ppm (7) f/ml (12) mg/m3 ppm
302-01-2 206-114-9 Idrazina 0,013 0,01  –  –  – Cute
 –  –  – Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo)

0,005

0,010 mg/m3 fino al 17/01/ 2025
0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17/01/2025

 –  –  –  –  –
106-99-0 203-450-8 1,3-Butadiene 2,2 1  –  –  –  –
71-43-2 200-753-7 Benzene 3,25 1  –  –  – Cute
75-01-4 200-831-0 Cloruro di vinile monomero 2,6 1  –  –  –  –
593-60-2 209-800-6 Bromoetilene 4,4 1  –  –  –  –
75-21-8 200-849-9 Ossido di etilene 1,8 1  –  –  – Cute
75-56-9 200-879-2 1,2-Epossipropano 2,4 1  –  –  –  –
79-46-9 201-209-1 2-Nitropropano 18 5  –  –  –  –
95-53-4 202-429-0 o-Toluidina 0,5 0,1  –  –  – Cute
79-06-1 201-173-7 Acrilammide 0,1  –  –  –  – Cute
 –  – Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)  –  – 0,3  –  –  –
14464-46-1 238-455-4 No Cristobalite 0,1 (fraz. inalabile)  –  –  –  –  –
14808-60-7 238-878-4 No Quarzo (SiO2) 0,1 (fraz. inalabile)  –  –  –  –  –
 –  – No Polvere di silice cristallina respirabile 0,1 (fraz. inalabile)  –  –  –  –  –
 –  – No Polveri di legno duro

2 (fraz. inalabile) (13)

3 mg/m3 fino al 17  gennaio 2023

 –  –  –  –  –

 

(3) Una notazione cutanea attribuita ai VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata (TWA).
(5) Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l’esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(6) mg/m3: mg per m3 d’aria a 20° C e 101.3 kPa. La correzione del volume a condizioni normali non deve essere effettuata in caso di aerosol.
(7) ppm: parti per milione nell’aria (ml/m3).
(12) f/ml: fibre per millilitro
(13) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.