ECHA
Il 10 dicembre 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/2865 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
Il Regolamento CLP aggiornato mira a identificare e classificare meglio le sostanze chimiche pericolose, nonché a migliorare la comunicazione sui rischi chimici.
Si tratta di una importante revisione del CLP in quanto introduce nuovi articoli o ne revisiona altri in maniera sostanziale; inoltre tocca diversi aspetti: dalle etichette alla classificazione armonizzata, dall' inventario delle classificazioni ed etichettatura alla notifica di miscele pericolose.
Queste le principali modifiche
- Viene chiarito l’obbligo di comunicazione in caso di emergenza: utilizzatori a valle, importatori e distributori dovranno fornire informazioni dettagliate agli organismi competenti per gestire al meglio eventuali emergenze sanitarie legate a sostanze chimiche. Si chiarisce il ruolo dei distributori come potenziali soggetti obbligati per le notifiche ai centri antiveleni.
- Si introducono nuove definizioni: sono state introdotte nuove definizioni per chiarire concetti come “stime della tossicità acuta”, “supporto dati”, “ricarica” e “stazione di ricarica”.
- “stime della tossicità acuta”: i valori numerici utilizzati per classificare le sostanze e le miscele in una delle quattro categorie di pericolo di tossicità acuta in base alla via di esposizione per via orale, cutanea o per inalazione;
- “supporto dati”: un simbolo di codice a barre lineare, un simbolo bidimensionale o un altro mezzo di acquisizione automatica di dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo;
- “ricarica”: l’operazione mediante la quale un consumatore o un utilizzatore professionale riempie un imballaggio con una sostanza o miscela pericolosa offerta da un fornitore nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- “stazione di ricarica”: un luogo in cui un fornitore offre ai consumatori o agli utilizzatori professionali sostanze o miscele pericolose che possono essere acquistate tramite ricarica, manualmente o tramite apparecchiature automatiche o semiautomatiche.
- Si chiariscono le regole per la classificazione delle miscele e per le sostanze con più di un costituente (MOCS): per la valutazione di una sostanza contenente più di un costituente o di una miscela in relazione alle classi di pericolo “mutagenicità sulle cellule germinali”, “cancerogenicità”, “tossicità per la riproduzione”, “interferenza con il sistema endocrino per la salute umana”, “interferenza con il sistema endocrino per l’ambiente”, e in relazione alle proprietà di “persistente, bioaccumulabile e tossico” (PBT), “molto persistente e molto bioaccumulabile” (vPvB), “persistente, mobile e tossico” (PMT) e “molto persistente e molto mobile” (vPvM) si utilizzano le pertinenti informazioni disponibili per ciascuno dei costituenti noti.
- Si sottolinea il ruolo del raggruppamento nella classificazione armonizzata.
- Si forniscono regole per un'etichettatura più chiara delle sostanze chimiche pericolose (incluse le etichette digitali).
Vengono aggiornati i criteri di formattazione dell’etichetta, modificando la tabella 1.3 dell’allegato I del CLP in cui vengono specificate la dimensione minime dei caratteri.
Il regolamento introduce l’etichettatura digitale, consentendo di fornire informazioni più dettagliate e aggiornate sui prodotti attraverso codici a barre o altri sistemi di lettura automatica. L’etichetta digitale rimane volontaria e complementare rispetto a quella fisica, che continuerà a contenere i dati essenziali.
Il regolamento inoltre introduce stabilmente la possibilità di usare etichette pieghevoli.
- Vendita a distanza: le informazioni sull’etichetta dovranno essere chiaramente visibili anche nelle offerte di vendita a distanza, in quelle online.
- Qualsiasi pubblicità di prodotti classificati come pericolosi e destinati alla vendita al pubblico riporta, a seconda dei casi, i pittogrammi di pericolo, le avvertenze, le indicazioni di pericolo e le indicazioni supplementari di pericolo EUH; riporta inoltre la dicitura: “Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto.”
- Si prevedono alcune modifiche alle informazioni trasmesse a e pubblicate nell'inventario di classificazione ed etichettatura.
- Si conferisce alla Commissione europea il diritto di chiedere all'ECHA o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di preparare proposte per la classificazione ed etichettatura armonizzate.
- Chiusure di sicurezza e avvertenze: il regolamento prevede uno studio per valutare l’estensione dell’obbligo di chiusure di sicurezza per bambini e avvertenze tattili ad altre categorie di prodotti pericolosi.
- Si introducono regole per la vendita di sostanze chimiche presso le stazioni di rifornimento, focalizzandosi sulla sicurezza per prevenire contaminazioni e incidenti.
- Modifiche agli allegati: sono state apportate modifiche agli allegati del regolamento per aggiornare i criteri di classificazione, le frasi di rischio e le indicazioni di prudenza.
- Ampliamento delle categorie di pericolo, con introduzione di criteri per interferenti endocrini e proprietà di persistenza, mobilità e bioaccumulo. Le nuove classi di pericolo per le sostanze sono state già adottate lo scorso anno. Il regolamento ora considera questi come pericoli di massima preoccupazione, normalmente soggetti a classificazione armonizzata.
- Responsabilità dei fornitori nell'UE: Per garantire una maggiore protezione della salute umana e dell'ambiente, il regolamento stabilisce che ogni sostanza o miscela immessa sul mercato dell'UE, inclusa la vendita online, deve avere un fornitore stabilito nell'Unione responsabile della conformità alle normative vigenti.
ECHA ha pubblicato i seguenti consigli per aiutare le aziende a rispettare i propri obblighi CLP:
- Panoramica sulla serie di orientamenti sull’applicazione dei criteri del regolamento CLP
- Parte 1 – Principi generali relativi alla classificazione e all’etichettatura
- Parte 2 – Pericoli fisici
- Parte 3 – Pericoli sanitari
- Parte 4/5 – Pericoli ambientali e pericoli aggiuntivi
- guide for enforcement of mixture classification, based on bridging principles;
- webinar on the new CLP hazard classes.
La normativa è entrata in vigore il 10 dicembre 2024, ma la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal 1° luglio 2026 e dal 1° gennaio 2027, per dare ai fornitori il tempo necessario di adeguarsi.

