Ulteriori azioni contro le sostanze chimiche pericolose nell’abbigliamento, nel tessile e nelle calzature

 

La Commissione europea propone di limitare l’esposizione di alcune sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (CMR) sottoponendo a restrizione l’immissione sul mercato di articoli che le contengono.

Le sostanze soggette a restrizioni possono essere presenti nell’abbigliamento, nei tessuti e nelle calzature sia dal processo di produzione sia perché sono state aggiunte intenzionalmente per conferire proprietà specifiche tali da impedire il restringimento o rendere il tessuto più resistente alla stropicciatura.

I consumatori possono essere esposti a queste sostanze pericolose attraverso il contatto con la pelle, l’inalazione o l’involontaria ingestione di polvere rilasciata dalle fibre tessili. Anche i bambini piccoli sono a rischio a causa di una possibile esposizione orale.

A partire dall’entrata in vigore della restrizione, i capi d’abbigliamento o relativi accessori; gli articoli tessili diversi da capi d’abbigliamento che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, vengono a contatto con la pelle in misura simile a quella dei capi d’abbigliamento, e le calzature che contengono le sostanze elencate, indipendentemente dal fatto che siano prodotti all’interno dell’UE o importati nell’UE, non potranno essere immessi sul mercato dell’UE.

La restrizione comprende 33 sostanze CMR di categoria 1A e 1 B dei seguenti gruppi di sostanze:

  •  composti di cadmio, cromo, arsenico e piombo;
  • benzene e idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
  • idrocarburi aromatici clorurati;
  • formaldeide;
  • ftalati;
  • solventi polari aprotici;
  • azocoloranti e arilammine;
  • chinolina.

Nello specifico queste sono le sostanze per cui è stata proposta la restrizione:

Sostanze Numero CAS Numero CE Valore limite di concentrazione in peso
Cadmio e suoi composti (elencati nell’allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6) 1 mg/kg (espresso in Cd metallico che può essere estratto dal materiale)
Composti del cromo VI (elencati nell’allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6) 1 mg/kg (espresso in Cr VI che può essere estratto dal materiale)
Composti dell’arsenico (elencati nell’allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6) 1 mg/kg (espresso in As metallico che può essere estratto dal materiale)
Piombo e suoi composti (elencati nell’allegato XVII, voce 28, 29, 30, appendici 1-6) 1 mg/kg (espresso in Pb metallico che può essere estratto dal materiale)
Benzene 71-43-2 200-753-7 5 mg/kg
Benzo[a]antracene 56-55-3 200-280-6 1 mg/kg
Benzo[e]acefenantrilene 205-99-2 205-911-9 1 mg/kg
Benzo[a]pirene; benzo[def]crisene 50-32-8 200-028-5 1 mg/kg
Benzo[e]pirene 192-97-2 205-892-7 1 mg/kg
Benzo[j]fluorantene 205-82-3 205-910-3 1 mg/kg
Benzo[k]fluorantene 207-08-9 205-916-6 1 mg/kg
Crisene 218-01-9 205-923-4 1 mg/kg
Dibenzo[a,h]antracene 53-70-3 200-181-8 1 mg/kg
α,α,α,4-Tetraclorotoluene; p-clorobenzotricloruro

 

5216-25-1 226-009-1 1 mg/kg
α,α,α-Triclorotoluene; benzotricloruro 98-07-7 202-634-5 1 mg/kg
α-Clorotoluene; benzilcloruro 100-44-7 202-853-6 1 mg/kg
Formaldeide 50-00-0 200-001-8 75 mg/kg
Acido 1,2-benzenedicarbossilico; esteri alchilici C6-8 ramificati, ricchi di C7 71888-89-6 276-158-1 1000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell’allegato XVII che sono classificati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1A o 1B
Ftalato di bis(2-metossietile) 117-82-8 204-212-6 1000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell’allegato XVII che sono classificati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1A o 1B
Diisopentilftalato 605-50-5 210-088-4 1000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell’allegato XVII che sono classificati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1A o 1B
Di-n-pentilftalato (DPP) 131-18-0 205-017-9 1000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell’allegato XVII che sono classificati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1A o 1B
Di-n-esilftalato (DnHP) 84-75-3 201-559-5 1000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con altri ftalati in questa voce o in altre voci dell’allegato XVII che sono classificati nell’allegato VI, parte 3, del regolamento CLP in una qualsiasi delle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, di categoria 1A o 1B
N-Metil-2-pirrolidone; 1-metil-2-pirrolidone (NMP) 872-50-4 212-828-1 3 000 mg/kg
N,N-Dimetilacetammide (DMAC) 127-19-5 204-826-4 3 000 mg/kg
N,N-Dimetilformammide; dimetilformammide (DMF) 68-12-2 200-679-5 3 000 mg/kg
1,4,5,8-Tetraamminoantrachinone; C.I. Blu in dispersione 1 2475-45-8 219-603-7 50 mg/kg
Benzenammina, cloridrato di 4,4′-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)dianilina; C.I. Rosso basico 9 569-61-9 209-321-2 50 mg/kg
Cloruro di [4-[4,4′-bis(dimetilammino)benzidriliden]cicloesa-2,5-dien-1-iliden] dimetilammonio; C.I. Violetto basico 3 con ≥ 0,1 % chetone di Michler (numero CE 202-027-5) 548-62-9 208-953-6 50 mg/kg
4-Cloro-o-toluidinio cloruro 3165-93-3 221-627-8 30 mg/kg
Acetato di 2-naftilammonio 553-00-4 209-030-0 30 mg/kg
4-Metossi-m-fenilen diammonio solfato; 2,4-diamminoanisolo solfato 39156-41-7 254-323-9 30 mg/kg
2,4,5-Trimetilanilina cloridrato 21436-97-5 30 mg/kg
Chinolina 91-22-5 202-051-6 50 mg/kg

Prima nel suo genere

La proposta è la prima restrizione semplificata preparata per gli articoli utilizzando l’approccio strutturato concordato con gli Stati membri e le parti interessate nel periodo 2014-2015. La procedura semplificata consente di affrontare un numero maggiore di sostanze CMR contemporaneamente, anziché effettuare restrizioni individuali per ciascuna delle sostanze. La procedura omette alcune fasi di una restrizione standard, come una consultazione pubblica della proposta e i pareri dei comitati per la valutazione del rischio (RAC) dell’ECHA e della valutazione socioeconomica (SEAC).

 

Adozione finale in autunno?

Gli Stati membri hanno inizialmente discusso la proposta in sede di commissione REACH a febbraio 2018. La votazione si è svolta il 26 aprile. Sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE dopo l’esame in sede di Parlamento e Consiglio.

Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le aziende, tuttavia, avranno 24 mesi per applicare la legge, quindi intorno all’autunno 2020 le sostanze soggette a restrizioni non dovrebbero più essere presenti nei tessuti menzionati nel campo di applicazione.