ECHA

40 sostanze chimiche pericolose aggiunte al Regolamento PIC

A partire dal 1° marzo 2025, gli esportatori dell'UE sono tenuti a notificare la loro intenzione di esportare 40 ulteriori sostanze chimiche pericolose. Questo requisito segue la recente decisione della Commissione Europea di aggiungere nuove sostanze chimiche al Regolamento PIC dell'UE.

Lo strumento informatico ePIC è stato aggiornato per riflettere queste modifiche e le aziende possono ora notificare le loro esportazioni di queste sostanze chimiche.

 

Ulteriori informazioni

 

 

Pubblicate le linee guida sulla Direttiva Acqua Potabile (DWD)

ECHA ha pubblicato nuove linee guida che descrivono le buone pratiche e forniscono consulenza tecnica e scientifica ai titolari di obblighi per conformarsi ai loro obblighi ai sensi della Direttiva Acqua Potabile. Le linee guida supportano l'attuazione degli elenchi positivi europei ai sensi della DWD.

 

Documenti di orientamento

 

 

Aggiornamento della Candidate List

Il 21 gennaio 2025 l’ECHA ha aggiunto 5 sostanze all'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti e ne ha aggiornato una voce.

Due delle nuove sostanze aggiunte sono molto persistenti e molto bioaccumulabili e due sostanze hanno proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche. Una sostanza è tossica per la riproduzione. La voce aggiornata è una sostanza che ha proprietà di interferenza endocrina per l'ambiente.

La Candidate List ora contiene 247 voci di sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l'ambiente.

 

Altre informazioni

 

REACH

Nuove intenzioni e proposte di identificare sostanze estremamente preoccupante

Nuove intenzioni sono state ricevute per:

  • Formaldehyde (EC 200-001-8, CAS 50-00-0).

 

Le intenzioni sono state ritirate per:

  • Barium chromate (EC 233-660-5, CAS 10294-40-3)
  • 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane (EC 217-496-1, CAS 1873-88-7).

 

Registry of SVHC intentions until outcome

 

 

Pubblicate le valutazioni delle relazioni sui bisogni normativi

I report per i seguenti gruppi di sostanze sono ora disponibili sul sito web di ECHA:

 

 

CLP

Consultazioni sulla classificazione e l'etichettatura armonizzate

L’ECHA sta cercando commenti su diverse proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate:

  • allyl glycidyl ether; allyl 2,3-epoxypropyl ether; prop-2-en-1-yl 2,3-epoxypropyl ether (EC 203-442-4, CAS no. 106-92-3);
  • butyl glycidyl ether; butyl 2,3-epoxypropyl ether (EC 219-376-4, CAS  2426-08-6);
  • (tert-butoxymethyl)oxirane (EC 231-640-0, CAS 7665-72-7) and (isobutoxymethyl)oxirane (EC 223-303-1, CAS 3814-55-9);
  • Bis(pentane-2,4-dionato)calcium (EC 243-001-3, CAS 19372-44-2);
  • sodium chlorite (EC 231-836-6, CAS 7758-19-2); and
  • resorcinol; 1,3-benzenediol (EC 203-585-2, CAS 108-46-3).

 

È possibile inserire i propri commenti entro il 21 marzo 2025.

 

Consultazioni relative a classificazione ed etichettatura armonizzate

 

 

Nuove proposte ed intenzioni di classificazione ed etichettatura armonizzate

Sono state presentate intenzioni per:

  • D-tagatose; (3S,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one (EC 201-772-3, CAS 87-81-0);
  • reaction mass of N,N-didecyl-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate and N,N-didecyl-N-(2-(2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy)ethyl)-N-methylammonium propionate (EC - , CAS -);
  • 2-chloro-1-(3-ethoxy-4-nitrophenoxy)-4-(trifluoromethyl)benzene (EC 255-983-0, CAS 42874-03-3).

 

Sono state presentate proposte per:

  • bifenox (ISO); methyl 5-(2,4-dichlorophenoxy)-2-nitrobenzoate (EC 255-894-7, CAS 42576-02-3);
  • N'-(1,3-dimethylbutylidene)-3-hydroxy-2-naphthohydrazide (EC 435-860-1, CAS 214417-91-1);
  • Di(morpholin-4-yl) disulphide (EC 203-103-0, CAS 103-34-4);
  • 4-morpholinecarbaldehyde (EC 224-518-3, CAS 4394-85-8);
  • 3-aminopropyldimethylamine; N,N-dimethyl-1,3-diaminopropane (EC 203-680-9, CAS 109-55-7);
  • 7-hydroxycitronellal; 7-hydroxy-3,7-dimethyloctanal (EC 203-518-7, CAS 107-75-5);
  • 3-aminopropyldiethylamine (EC 203-236-4, CAS 104-78-9)
  • N,N'-hexane-1,6-diylbis[2,2-dimethyl-3-(morpholin-4-yl)propan-1-imine] (EC -, CAS 1217271-49-2);
  • 2,2-dimethyl-3-(morpholin-4-yl)propanal (EC -, CAS 23588-51-4);
  • Reaction products of 2,2-dimethyl-3-(morpholin-4-yl)propanal and propylidynetrimethanol, propoxylated, reaction products with ammonia (EC 700-879-7*, CAS -);
  • N-[3-({[2,2-dimethyl-3-(morpholin-4-yl)propylidene]amino}methyl)-3,5,5-trimethylcyclohexyl]-2,2-dimethyl-3-(morpholin-4-yl)propan-1-imine (EC -, CAS 1217271-02-7).

 

Sono state presentate revoche per:

  • 2-ethyl-4-methylimidazole (EC 213-234-5, CAS 931-36-2);
  • octabenzone; [2-hydroxy-4-(octyloxy)phenyl](phenyl)methanone (EC 217-421-2, CAS 1843-05-6).

 

Registry of CLH intentions until outcome

 

 

Nuovo materiale disponibile per la gestione degli UFI nelle notifiche ai centri antiveleno

Sul sito di ECHA è presente una nuova infografica che aiuta le aziende a garantire che gli Identificativi Unici di Formula (UFI) inclusi nelle loro notifiche ai centri antiveleno siano corretti.

L'UFI è la chiave per i centri antiveleno per fornire rapidamente informazioni accurate. L'utilizzo di UFI errati rende difficile per gli operatori dei centri antiveleno svolgere il proprio lavoro in modo efficace e le aziende possono incorrere in non conformità normative.

 

LIMITI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALI

Nuova consultazione

ECHA sta cercando commenti sulla relazione scientifica per i limiti di esposizione professionale su:

 

È possibile esprimere la propria opinione entro il 17 marzo 2025.

 

ISPEZIONI

Ispezioni per verificare le notifiche ai centri antiveleno

Gli ispettori incaricati stanno verificando se i titolari di obblighi hanno notificato le miscele pericolose alle autorità nazionali. Stanno anche verificando le etichette delle miscele e, dove necessario, le schede di sicurezza.

I centri antiveleno devono ricevere le informazioni corrette sulle miscele pericolose per garantire che la risposta alle emergenze sia ben informata e appropriata.

Le ispezioni sono iniziate a gennaio 2025 e continueranno per sei mesi. La pubblicazione del rapporto di questo progetto pilota è prevista per la fine del 2025.

 

Ulteriori informazioni

Poison Centres

 

 

Controllo dei prodotti chimici venduti online

Nel corso del 2025, le autorità nazionali di controllo nell'UE verificheranno la conformità di sostanze, miscele e articoli venduti online al Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio), nonché alle restrizioni previste dai Regolamenti REACH e POP e dalla Direttiva RoHS.

Gli ispettori verificheranno anche i requisiti del Digital Services Act, del Regolamento sulla Vigilanza del Mercato o del Regolamento sulla Sicurezza Generale dei Prodotti. Durante le ispezioni, si concentreranno su tutti i tipi di mercati e commercianti online.

 

 

Ispezioni sui biocidi 

Gli ispettori che partecipano al progetto di controllo a livello UE sui prodotti biocidi controlleranno l'uso delle informazioni dal riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle etichette dei prodotti e nelle schede di sicurezza.

L'obiettivo del progetto, che si svolgerà nel corso del 2025, è armonizzare l'applicazione di queste informazioni nei prodotti biocidi disponibili sul mercato UE.