Il 31 dicembre scade il periodo transitorio per applicare il Regolamento (UE) 2020/878 che norma la forma delle SDS.

 

La SDS è un documento che deve fornire informazioni esaurienti su una sostanza o miscela per l’uso sicuro e per il controllo delle sostanze chimiche nei luoghi di lavoro. I datori lavoro e i lavoratori la usano come fonte di informazioni sui pericoli e per ottenere raccomandazioni sulle precauzioni di sicurezza.

Una SDS è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela ed è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse.

 

Il regolamento (UE) 2020/878, che modifica l’allegato II del REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele, implementa le revisioni 6 e 7 apportate del GHS ed introduce prescrizioni specifiche relative alle nanoforme di sostanze, riguardanti l’identificatore unico di formula (come stabilito dall’allegato VIII del regolamento (CE) n. 1272/2008), le proprietà che interferiscono con il sistema endocrino, i limiti di concentrazione specifici, i fattori M e le stime della tossicità acuta.

 

Sezione 1

L’UFI deve figurare di norma sull’etichetta. L’inserimento dell’UFI nella SDS non è in genere obbligatorio, ma può essere effettuato su base volontaria. Solo nel caso di miscele non imballate, l’UFI è indicato nella scheda di dati di sicurezza.

L’UFI deve essere indicato (se pertinente) nella sezione 1.1.

 

Sezione 3

Se disponibili, occorre indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore M e la stima della tossicità acuta per le sostanze incluse nell’allegato VI del regolamento CLP, oppure determinati conformemente a tale allegato.

Se la sostanza è registrata e riguarda una nanoforma, devono essere indicate le caratteristiche delle particelle che specificano la nanoforma, come descritto nell’allegato VI del REACH.

Se la sostanza non è registrata, ma la scheda di dati di sicurezza riguarda nanoforme le cui caratteristiche delle particelle incidono sulla sicurezza della sostanza, occorre indicare tali caratteristiche.

Sono inoltre aggiornati e modificati i limiti di concentrazione per i quali una sostanza deve essere elencata in sezione 3.2.

L’identità delle sostanze con proprietà di interferenza endocrina che sono contenute in miscele va inserita nella sezione 3.2 della SDS.

 

Sezione 9

Viene effettuata una sostanziale modifica che riguarda tutti gli end-point di questa sezione. Per ciascuno di essi vengono specificate e descritte le informazioni richieste, le definizioni, i casi di applicabilità e non applicabilità.

In caso di nanoforme, devono essere riportate le caratteristiche delle particelle in questa sezione.

 

Sezione 11

Nella sottosezione 11.1 devono essere incluse le stime della tossicità acuta (STA) e il valore della STAmix calcolata, quando una miscela è stata classificata ai sensi del regolamento CLP utilizzando una stima della tossicità acuta (STA).

Nella sottosezione 11.2 si devono fornire informazioni sugli effetti avversi per la salute causati dalle eventuali proprietà di interferenza con il sistema endocrino per le sostanze identificate nella sottosezione 2.3 della SDS.

 

Sezione 12

Nella sottosezione 12.6 si devono fornire informazioni sugli effetti avversi per l’ambiente causati dalle eventuali proprietà di interferenza con il sistema endocrino per le sostanze identificate nella sottosezione 2.3 della SDS.

 

Sezione 14

Sono state integrate le disposizioni specifiche relative alle SDS stabilite nella sesta e settima revisione del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS).