Sulla G.U dell’UE del 19/5/2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) n. 2021/797 che rettifica alcune versioni linguistiche degli Allegati II e VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 – regolamento CLP.
Per quanto riguarda la versione in italiano, sono state apportate le seguenti modifiche:
- nell’allegato II, parte 2, la sezione 2.12 è sostituita dalla seguente:
2.12 Miscele contenenti biossido di titanio L’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide contenenti ≥ 1 % di particelle di biossido di titanio di diametro aerodinamico pari o inferiore a 10 μm deve recare la seguente indicazione: EUH211: “Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.” L’etichetta dell’imballaggio delle miscele solide contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio deve recare la seguente indicazione: EUH212: “Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.” Inoltre, l’etichetta dell’imballaggio delle miscele liquide e solide non destinate alla vendita al pubblico e non classificate come pericolose che sono etichettate con l’indicazione EUH211 o EUH212 deve recare l’indicazione EUH210. |
Si segnala che la parte 2, la sezione 2.12 nell’allegato II è stata rettificata anche in lingua danese, francese, polacca e tedesca.
- Nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3.2, la nota 10 è sostituita dalla seguente:
La classificazione come cancerogeno per inalazione si applica unicamente alle miscele sotto forma di polveri contenenti ≥ 1 % di biossido di titanio sotto forma di, o incorporato in, particelle con diametro aerodinamico ≤ 10 μm.
Il regolamento è entrato in vigore il 20/05/2021.