Gli inquinanti organici persistenti (POP) sono sostanze organiche che persistono nell’ambiente, si accumulano negli organismi viventi e rappresentano un rischio per la nostra salute e l’ambiente. Possono essere trasportati dall’aria, dall’acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali, raggiungendo regioni in cui non sono mai stati prodotti o utilizzati. Hanno quindi un alto potenziale di contaminazione, con campioni trovati nel nostro ambiente quotidiano ma anche nei luoghi più remoti del pianeta, come l’Artico. Una volta rilasciato, è difficile ridurre la loro presenza nell’ambiente e nell’uomo. L’impatto sull’ecologia e sulla società è di lunga durata e può persino estendersi attraverso generazioni.

 

 

Come sono regolamentati i POP?

Le sostanze chimiche identificate come POP comprendono:

  • pesticidi (come il DDT);
  • prodotti chimici industriali (come i bifenili policlorurati, che sono stati ampiamente utilizzati nelle apparecchiature elettriche); oppure
  • sottoprodotti non intenzionali formatisi durante processi industriali, degradazione o combustione (come le diossine e i furani).

 

Negli ultimi due decenni, i POP sono disciplinati a livello mondiale dalla convenzione di Stoccolma e dalla convenzione di Aarhus. 

Ai sensi della Convenzione di Stoccolma, inizialmente sono stati riconosciuti 12 POP che causano effetti negativi sull’uomo e sull’ecosistema e questi possono essere classificati in 3 categorie:
– Pesticidi: aldrin, chlordane, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, hexachlorobenzene (HCB), mirex, toxaphene;
– Prodotti chimici industriali: esaclorobenzene, bifenili policlorurati (PCB); e
– Sottoprodotti: esaclorobenzene; dibenzo-p-diossine policlorurate e dibenzofurani policlorurati (PCDD / PCDF) e PCB. 

 

L’attuazione di tali atti legislativi nell’Unione europea avviene mediante il regolamento POP.

Quest’ultimo mira a proteggere la salute umana e l’ambiente con specifiche misure di controllo che:

  • vietano o limitano fortemente la produzione, l’immissione sul mercato e l’impiego di inquinanti organici persistenti;
  • riducono al minimo l’emissione nell’ambiente di POP costituiti da sottoprodotti industriali;
  • fanno sì che le scorte di inquinanti organici persistenti soggetti a restrizioni siano gestite in sicurezza; e
  • garantiscono lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti costituiti o contaminati da POP.

In base al regolamento POP, l’ECHA contribuisce a individuare e proporre nuovi POP da parte dell’UE alla convenzione di Stoccolma.

 

 

Proposte di nuovi POP

Affinché una nuova sostanza sia inclusa nel regolamento POP, essa dev’essere inserita nell’elenco della convezione di Stoccolma o nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti.

 

Qualsiasi membro della convenzione di Stoccolma, compresa l’UE, può presentare una proposta per aggiungere un nuovo inquinante organico persistente agli allegati della convenzione. Gli Stati membri dell’UE possono farlo trasmettendo le proprie proposte alla Commissione europea. Le proposte devono consentire di valutare le proprietà della sostanza rispetto ai criteri di controllo elencati nell’allegato D della convenzione.

 

Il comitato di esame sui POP (POPRC), un organismo di esperti previsto dalla convenzione di Stoccolma, valuta le proposte presentate. Se giunge alla conclusione che tali proposte soddisfano i criteri di controllo, avvia una raccolta di informazioni su scala mondiale sugli ulteriori pericoli, rischi, impieghi ed esposizioni. Il POPRC utilizza queste informazioni per compilare un profilo di rischio secondo la definizione data nell’allegato E della convenzione.

 

Sulla scorta del profilo di rischio, il comitato di esame decide se è giustificata un’azione globale sulla sostanza in questione. Se decide di procedere con la proposta, il POPRC pubblica un invito a livello mondiale a fornire informazioni su possibili soluzioni di gestione dei rischi, alternative, considerazioni socioeconomiche e misure di gestione dei rischi esistenti. Tali informazioni vengono utilizzate dal POPRC per preparare la valutazione della gestione dei rischi secondo quanto disposto nell’allegato F della convenzione.

 

Nella fase finale il comitato valuta le informazioni e formula una raccomandazione alla conferenza delle parti sull’inserimento della sostanza nell’elenco della convenzione.

 

L’ECHA coadiuva la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione di nuovi POP e svolge consultazioni pubbliche durante il processo d’identificazione. 

 

All’inizio di ottobre 2019, il comitato di revisione degli inquinanti organici (POPRC) ha concordato che il metossicloro (CE: 200-779-9, CAS: 72-43-5) e Dechlorane Plus® (CE: 236-948-9, CAS: 13560-89-9) soddisfacessero i criteri di screening come inquinanti organici persistenti (POP). Insieme alla Commissione, l’ECHA sosterrà il comitato nella preparazione dei profili di rischio per queste due sostanze e avvierà una consultazione pubblica sui progetti all’inizio del 2020. 

 

 

Legislazione sui POP in UE

Attualmente è in vigore il Reg. (UE) 2019/1021che sostituisce il Reg. (CE) n. 850/2004.

 

Allegato I – POP per i quali sono vietati la fabbricazione, l’immissione sul mercato o l’uso

Parte A

Sostanza CAS CE
Tetrabromodifeniletere C12H6Br4O 40088-47-9 e altri 254-787-2 e altri
Pentabromodifeniletere C12H5Br5O 32534-81-9 e altri 251-084-2 e altri
Esabromodifeniletere C12H4Br6O 36483-60-0 e altri 253-058-6 e altri
Eptabromodifeniletere C12H3Br7O 68928-80-3 e altri 273-031-2 e altri
Ossido di bis(pentabromofe­ nile) (decabromodifeniletere; decaBDE) 1163-19-5 214-604-9
Acido perfluorottano sulfo­ nato e suoi derivati (PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, sale metallico (O- M+), alogenuro, ammide, e altri derivati compresi i poli­ meri)
1763-23-1
2795-39-3
29457-72-5
29081-56-9
70225-14-8
56773-42-3
251099-16-8
4151-50-2
31506-32-8
1691-99-2
24448-09-7
307-35-7 e altri
217-179-8
220-527-1
249-644-6
249-415-0
274-460-8
260-375-3
223-980-3
250-665-8
216-887-4
246-262-1
206-200-6 e altri
DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano] 50-29-3 200-024-3
Clordano 57-74-9 200-349-0
Esaclorocicloesani,  compreso il lindano 58-89-9
319-84-6
319-85-7
608-73-1
200-401-2
206-270-8
206-271-3
210-168-9
Dieldrina 60-57-1 200-484-5
Endrina 72-20-8 200-775-7
Eptacloro 76-44-8 200-962-3
Endosulfan 115-29-7
959-98-8
33213-65-9
204-079-4
Esaclorobenzene 118-74-1 204-273-9
Clordecone 143-50-0 205-601-3
Aldrina 309-00-2 206-215-8
Pentaclorobenzene 608-93-5 210-172-0
Bifenili policlorurati (PCB) 1336-36-3 e altri 215-648-1 e altri
Mirex 2385-85-5 219-196-6
Toxafene 8001-35-2 232-283-3
Esabromobifenile 36355-01-8 252-994-2
1  Esabromociclododecano
Per «esabromociclodode­ cano» si intende: esabromo­ ciclododecano, 1,2,5,6,9,10- esabromociclododecano  e
i relativi diastereoisomeri principali: alfa-esabromoci­ clododecano; beta-esabro­ mociclododecano; e gamma- esabromociclododecano
25637-99-4
3194-55-6,
134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8
247-148-4,
221-695-9
Esaclorobutadiene 87-68-3 201-765-5
Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri 87-86-5 e altri 201-778-6 e altri
Naftaleni policlorurati (7) 70776-03-3 e altri 274-864-4 e altri
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP) 85535-84-8 e altri 287-476-5

 

Parte B

Sostanza CAS CE

 

 

 

Allegato II – POP per i quali la produzione, l’immissione sul mercato o l’uso sono severamente limitati

 Parte A

Sostanza CAS CE

 

 

 

Parte B

Sostanza CAS CE

 

 

 

 

Allegato III – POP che si formano come sottoprodotti involontari di processi industriali e sono soggetti a misure di riduzione del rilascio

Parte A

Sostanza CAS CE
Polychlorinated dibenzo-p-dioxins and dibenzofurans (PCDD/PCDF) Vari Vari
Polychlorinated biphenyls (PCB) Vari Vari

 

Parte B

Sostanza CAS CE
Hexachlorobenzene (HCB) 118-74-1 204-273-9
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) Vari Vari
Pentachlorobenzene 608-93-5 210-172-0
Hexachlorobutadiene 87-68-3 201-765-5
Polychlorinated naphthalenes 70776-03-3 e altri 274-864-4 e altri

 

Allegato IV – POP soggetti a misure specifiche di gestione dei rifiuti

Sostanza N. CAS N. CE
Endosulfan 115-29-7
959-98-8
33213-65-9
204-079-4
Esaclorobutadiene 87-68-3 201-765-5
Naftaleni policlorurati (1)
Alcani, C10-C13, cloro (paraffine clo­ rurate a catena corta) (SCCP) 85535-84-8 287-476-5
Tetrabromodifeniletere   C12H6Br4O 40088-47-9 e
altri
254-787-2 e altri
Pentabromodifeniletere   C12H5Br5O 32534-81-9 e
altri
251-084-2 e altri
Esabromodifeniletere   C12H4Br6O 36483-60-0 e
altri
253-058-6 e altri
Eptabromodifeniletere   C12H3Br7O 68928-80-3 e
altri
273-031-2 e altri
Decabromodifeniletere   C12Br10O 1163-19-5 e
altri
214-604-9 e altri
Acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) C8F17SO2X
(X = OH, sale metallico (O-M+), aloge­ nuro, ammide, e altri derivati compresi i polimeri)
1763-23-1
2795-39-3
29457-72-5
29081-56-9
70225-14-8
56773-42-3
251099-16-8
4151-50-2
31506-32-8
1691-99-2
24448-09-7
307-35-7
217-179-8
220-527-1
249-644-6
249-415-0
274-460-8
260-375-3
223-980-3
250-665-8
216-887-4
246-262-1
206-200-6 e altri
Dibenzo-p-diossine  e  dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)
DDT   (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4-clorofe­ nil)etano) 50-29-3 200-024-3
Clordano 57-74-9 200-349-0