ECHA

Le sostanze contenenti benzene dominano le esportazioni e le importazioni di sostanze chimiche pericolose

Il rapporto annuale previsto dal Regolamento PIC (Prior Informed Consent) sulle importazioni ed esportazioni di sostanze chimiche vietate o severamente limitate nell’UE mostra che nel 2023 le sostanze contenenti benzene hanno continuato a dominare il commercio.

Il benzene come componente di altre sostanze in concentrazioni pari o superiori allo 0,1% in peso è stato incluso nell’Allegato I del regolamento PIC nel 2022, con entrata in vigore il 1° luglio 2022. Nel 2023, il benzene ha rappresentato il 98% del totale delle esportazioni (65.147.553 tonnellate) e circa il 99% del totale delle importazioni (65.739.206 tonnellate).

Le quantità segnalate per le esportazioni di altre sostanze chimiche incluse nel regolamento PIC sono aumentate dell’8% nel 2023, mentre le importazioni sono diminuite del 56% rispetto al 2022. Gli altri 5 prodotti chimici più importati ed esportati nel 2023 sono rimasti simili a quelli del 2022.

Le esportazioni di pesticidi hanno continuato a diminuire per il secondo anno consecutivo. Tra il 2022 e il 2023, le esportazioni di pesticidi segnalate sono diminuite del 10% (da 192.674 a 173.451 tonnellate). Tra il 2021 e il 2022, la diminuzione era stata del 21%.

Ulteriori informazioni:

 

REACH

Entrata in vigore della restrizione del piombo nel PVC

Dal 29 novembre 2024, il piombo non è più consentito nei prodotti realizzati in cloruro di polivinile (PVC) se la sua concentrazione è pari o superiore allo 0,1% in peso. Alcune applicazioni, come gli articoli contenenti PVC riciclato, avranno periodi di transizione più lunghi.

Sebbene l’industria dell’UE abbia già volontariamente cessato di utilizzare stabilizzanti al piombo nel PVC, questa nuova normativa limiterà l’uso del piombo anche nei prodotti importati e nei materiali riciclati.

Il piombo è una sostanza tossica che compromette lo sviluppo del sistema nervoso nei bambini e aumenta il rischio di malattie renali croniche e ipertensione. È inoltre altamente tossico per la vita acquatica.

Regolamento (UE) 2023/923

 

 

Pubblicate le valutazioni delle relazioni sui bisogni normativi

I report per i seguenti gruppi di sostanze sono ora disponibili sul sito web di ECHA:

 

 

Pubblicate nuove conclusioni di valutazione di sostanze

  • Climbazole (CE: 253-775-4, CAS: 38083-17-9), valutato dal Belgio;
  • N,N’-ethylenebis(3,4,5,6-tetrabromophthalimide) (CE: 251-118-6, CAS: 32588-76-4), valutato dalla Norvegia;
  • 2-[(4-methoxy-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide (CE: 229-419-9, CAS: 6528-34-3), valutato dall’Italia.

 

Valutazione delle sostanze – CoRAP

 

CLP

Nuove regole per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio entrano in vigore

Il 10 dicembre 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/2865 che ha modificato il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

Il Regolamento CLP aggiornato mira a identificare e classificare meglio le sostanze chimiche pericolose, nonché a migliorare la comunicazione sui rischi chimici.

Tra le modifiche, si:

  • Chiariscono le regole per la classificazione delle miscele e anche per le sostanze con più di un costituente.
  • Si sottolinea il ruolo del raggruppamento nella classificazione armonizzata.
  • Si forniscono regole per un’etichettatura più chiara delle sostanze chimiche pericolose (incluse le etichette digitali).
  • Si prevedono alcune modifiche alle informazioni trasmesse a e pubblicate nell’inventario di classificazione ed etichettatura.
  • Si conferisce alla Commissione europea il diritto di chiedere all’ECHA o all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di preparare proposte per la classificazione ed etichettatura armonizzate.
  • Si introducono regole per la vendita di sostanze chimiche presso le stazioni di rifornimento.
  • Si chiarisce il ruolo dei distributori come potenziali soggetti obbligati per le notifiche ai centri antiveleni.

Le nuove classi di pericolo per le sostanze sono state già adottate lo scorso anno. Il regolamento ora considera questi come pericoli di massima preoccupazione, normalmente soggetti a classificazione armonizzata.

ECHA ha pubblicato i seguenti consigli per aiutare le aziende a rispettare i propri obblighi CLP:

 

 

Consultazioni sulla classificazione e l’etichettatura armonizzate

L’ECHA sta cercando commenti su diverse proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate:

  • [4-[p,p’-bis(dimethylamino)benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]dimethylammonium m-[[p-anilinophenyl]azo]benzenesulphonate (CE: 265-449-9, CAS: 65113-55-5).

 

È possibile inserire i propri commenti entro il 7 febbraio 2025.

 

 

L’ECHA sta cercando commenti su diverse proposte di classificazione ed etichettatura armonizzate:

  • 4,4′-methylene bis(dibutyldithiocarbamate) (CE: 233-593-1, CAS: 10254-57-6); 
  • beflubutamid (ISO); N-benzyl-2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenoxy]butanamide; (RS)-N-benzyl-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolyoxy)butyramide (CE: -, CAS: 113614-08-7);
  • 2-amino-2-methylpropanol (CE: 204-709-8, CAS: 124-68-5); and
  • Reaction mass of 2-amino-2-methylpropanol and (2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)ammonium chloride [1] (2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)ammonium chloride [2] (CE: -[1] 221-713-5 [2], CAS: -[1] 3207-12-3 [2]).

 

È possibile inserire i propri commenti entro il 14 febbraio 2025.

 

Consultazioni relative a classificazione ed etichettatura armonizzate

 

 

Nuove proposte ed intenzioni di classificazione ed etichettatura armonizzate

Sono state presentate proposte per:

  • 2,3-epoxypropyl neodecanoate (CE: 247-979-2, CAS: 26761-45-5);
  • butan-2-one O,O’,O”-(methylsilylidyne)trioxime [1]; butan-2-one O,O’,O”-(vinylsilylidyne)trioxime [2]; butan-2-one O,O’,O”,O”’-silanetetrayltetraoxime [3] (CE: – , CAS: -);
  • aluminium phosphide (CE: 244-088-0, CAS: 20859-73-8);
  • 1-Decanol (CE: 203-956-9, CAS: 112-30-1);
  • (tert-butoxymethyl)oxirane (CE: 231-640-0; CAS: 7665-72-7) including also (isobutoxymethyl)oxirane (CE: 223-303-1, CAS: 3814-55-9);
  • butyl glycidyl ether; butyl 2,3-epoxypropyl ether (CE: 219-376-4, CAS: 2426-08-6);
  • allyl glycidyl ether; allyl 2,3-epoxypropyl ether; prop-2-en-1-yl 2,3-epoxypropyl ether (CE: 203-442-4, CAS: 106-92-3);
  • 5-methylhexan-2-one (CE: 203-737-8, CAS: 110-12-3;
  • trimagnesium diphosphide; magnesium phosphide (CE: 235-023-7, CAS: 12057-74-8).

 

Sono state presentate intenzioni per:

  • geraniol; (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol (CE: 203-377-1, CAS: 106-24-1);
  • tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate (CE: 237-159-2, CAS: 13674-87-8);
  • Reaction mass of geraniol and nerol; Reaction mass of (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol and (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol (CE: 906-125-5, CAS: -);
  • Nerol (CE: 203-378-7, CAS: 106-25-2);
  • N,N’-(methylenedi-p-phenylene)bis(aziridine-1-carboxamide); N,N’-[methylenedi(4,1-phenylene)]di(aziridine-1-carboxamide) (CE: 231-034-6, CAS: 7417-99-4);
  • tralopyril (ISO); 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile (CE: -, CAS: 122454-29-9);
  • hexythiazox (ISO); trans-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-3- thiazolidine-carboxamide (CE: -, CAS: 78587-05-0).

Registry of CLH intentions until outcome

 

 

La revisione del CLP definisce un nuovo ruolo per i distributori nelle notifiche ai centri antiveleni

La recente revisione del Regolamento sulla Classificazione, l’Etichettatura e l’Imballaggio (CLP) chiarisce le responsabilità dei soggetti obbligati in relazione alle notifiche delle miscele pericolose ai centri antiveleni.

Helsinki, 10 dicembre 2024 – Una delle principali modifiche nel contesto delle notifiche ai centri antiveleni (articolo 45) è che i distributori – aziende che rietichettano, ribrandano o vendono al dettaglio miscele pericolose – sono ora soggetti obbligati e potrebbero dover presentare informazioni sulle miscele pericolose ai centri antiveleni. Ciò è necessario a meno che tutte le informazioni non siano già disponibili alle autorità competenti.

Se non viene effettuata alcuna notifica al centro antiveleni di uno Stato membro in cui la miscela viene immessa sul mercato o se vengono inclusi nuovi identificatori del prodotto sull’etichetta, il distributore deve:

  • Fornire le informazioni necessarie al fornitore o al notificatore originale al centro antiveleni affinché li includa nella propria presentazione; oppure
  • Presentare la propria notifica al centro antiveleni.

Tutti i soggetti obbligati devono assicurarsi che esista una notifica per le loro miscele e mantenerla aggiornata. Oltre agli obblighi precedentemente esistenti, il Regolamento riveduto stabilisce che le aziende devono informare i centri antiveleni di qualsiasi modifica che potrebbe essere rilevante per una risposta sanitaria di emergenza. Ciò potrebbe essere, ad esempio, se cambia il tipo di imballaggio, la categoria di prodotto o qualsiasi dato di contatto.

L’ECHA sta attualmente aggiornando le relative linee guida, che dovrebbero essere pubblicate nell’estate del 2025.