Sulla G.U. dell’Unione Europea n. 164 del 20 giugno 2019 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2019/983 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Nello specifico sono aggiunte le seguenti righe:

CAS EINECS Denominazione VALORE LIMITE Nota (3)
8 ore – TWA (4) Breve termine – STEL (5)
mg/m3 (6) ppm (7) f/ml (12) mg/m3 ppm
7440-41-7 231-150-7 Berillio e composti inorganici 0,0002 (fraz. inalabile)

0,0006 mg/m3 (frazione inalabile) fino all’11/07/2026
 –  –  –  – Sensibiliz. cute e resp.
    Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici di arsenico 0,01 (fraz. Inalabile)

Per il settore della fusione del rame, il valore limite si applica dall’11/07/2023
 –  –  –  –  –
101-14-4 202-918-9 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina; 4,4′-metilenbis(2-cloroanilina) 0,01  –  –  –  – Cute
50-00-0 200-001-8 Formaldeide…% 0,37 0,3  – 0,74 0,6 Sensibiliz. cute
7440-43-9 231-152-8 Cadmio e composti inorganici

0,001 (fraz. inalabile)

0,004 mg/m3 (fraz. inalabile) fino all’11/07/2027

         

(3) Una notazione cutanea attribuita ai VLEP identifica la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.
(4) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata (TWA).
(5) Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite al di là del quale non si dovrebbe verificare l’esposizione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.
(6) mg/m3: mg per m3 d’aria a 20° C e 101.3 kPa. La correzione del volume a condizioni normali non deve essere effettuata in caso di aerosol.
(7) ppm: parti per milione nell’aria (ml/m3).
(12) f/ml: fibre per millilitro