Sulla G. U. dell’Unione Europea del 12 giugno è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Gli obiettivi della direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza dei prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, e di promuovere un’economia circolare che privilegi prodotti e materiali innovativi e sostenibili, con l’intento primario di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.

La multifunzionalità e il costo relativamente basso della plastica ne hanno fatto e ne fanno, infatti, un materiale onnipresente nella vita quotidiana.

Bisogna tenere presente, inoltre, che nell’UE dall’80 all’85 % dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge sono plastica: di questi, gli oggetti di plastica monouso rappresentano il 50 % e gli oggetti collegati alla pesca il 27 % del totale.

L’inquinamento terrestre e la contaminazione del suolo con oggetti di plastica di grandi dimensioni e con  frammenti o microplastiche che ne derivano possono essere significativi e questi tipi di plastica possono disperdersi nell’ambiente marino.

 

Riduzione del consumo

Gli Stati dell’UE devono adottare le misure necessarie alla riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, quali: tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; i contenitori per gli alimenti destinati sia al consumo sul posto, sia all’asporto, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food.

 

Restrizioni all’immissione sul mercato

Gli Stati dell’UE devono vietare dal 3 luglio 2021 l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile, quali: bastoncini cotonati, posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette), piatti, cannucce, agitatori per bevande, aste da attaccar a sostegno dei palloncini, contenitori per alimenti in polistirene espanso, contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi, tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

 

Tappi e coperchi

Gli Stati dell’UE devono provvedere che a partire dal 3 luglio 2024 i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato, quali i recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande, i cui tappi e coperchi sono di plastica, possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.

 

Plastica riciclata

Gli Stati dell’UE devono garantire che dal 3 luglio 2024 le bottiglie per bevande, di plastica monouso, con una capacità fino a tre litri, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»):

– contengano almeno il 25 % di plastica riciclata a partire dal 2025,

– contengano almeno il 30 % di plastica riciclata a partire dal 2030.

 

Requisiti di marcatura

Gli Stati dell’UE devono provvedere dal 3 luglio 2021 che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato, quali assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi, salviette umidificate, prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco e tazze per bevande rechi sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunichi ai consumatori:

– le informazioni per il corretto smaltimento del prodotto e

– l’incidenza negativa sull’ambiente della dispersione del prodotto per la presenza di plastica

 

Misure di sensibilizzazione

Gli Stati dell’UE devono adottare misure volte a incentivare i consumatori ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato, quali contenitori per alimenti destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto generalmente consumati direttamente dal recipiente compresi i contenitori per alimenti tipo fast food, pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro, contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, tazze per bevande e relativi tappi e coperchi, prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco, salviette umidificate, palloncini, sacchetti di plastica in materiale leggero, assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi, attrezzi da pesca contenenti plastica.

 

Devono inoltre comunicare ai consumatori:

– la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti;

– l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino, della dispersione del prodotto;

– l’impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.

 

 

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.155.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2019:155:TOC