Il Regolamento (UE) 2023/2055, che limita le microparticelle di polimeri sintetici presenti come tali o aggiunte intenzionalmente a miscele – meglio conosciuto come "la restrizione sulle microplastiche" – ha iniziato ad applicarsi il 17 ottobre 2023.
La Commissione Europea ha pubblicato una Guida esplicativa per aiutare le parti interessate a mettere in pratica la restrizione sulle microplastiche prevista dal regolamento REACH (voce 78 dell’Allegato XVII).
Questa guida è composta da:
- una parte narrativa (Parte I) che descrive in termini semplici le disposizioni e le modalità previste per l’attuazione della restrizione;
- una raccolta di “domande e risposte” (Parte II) che riunisce le risposte fornite ai quesiti posti dai Paesi dell’UE e dalle parti interessate;
- Allegati (Parte III)contenenti schemi decisionali ed esempi di casi limite.
La Parte I della guida è in fase di traduzione nelle 22 lingue ufficiali dell’UE. Le traduzioni saranno pubblicate su questa pagina nel terzo trimestre del 2025. Non sono previste traduzioni per le Parti II e III.
La guida, redatta in consultazione con l’ECHA e i Paesi dell’UE, sarà regolarmente aggiornata man mano che emergeranno esigenze di ulteriori chiarimenti derivanti dall’attuazione pratica della restrizione.
Le versioni future della guida saranno sviluppate e pubblicate dall’ECHA.
Le domande relative a questa guida esplicativa e/o alla restrizione sulle microplastiche devono essere rivolte all’ECHA o agli helpdesk nazionali, appositamente istituiti per rispondere ai quesiti sull’attuazione del regolamento REACH.
La restrizione sulle microplastiche riguarda le microparticelle di polimeri sintetici – più comunemente note come microplastiche – presenti come tali o aggiunte intenzionalmente a miscele. Gli articoli non rientrano nel campo di applicazione.
Come prima condizione, per essere considerato una microplastica, un polimero deve essere contemporaneamente:
- solido;
- un polimero sintetico oppure un polimero naturale chimicamente modificato;
- organico, cioè contenente atomi di carbonio in qualsiasi parte della sua struttura;
- non degradabile, se testato secondo l’Appendice 15 dell’Allegato XVII del REACH;
- “insolubile”, ossia con una solubilità non superiore a 2 g/L, quando testato secondo l’Appendice 16 dell’Allegato XVII del REACH.
Come seconda condizione, per essere considerati una microplastica, i polimeri solidi devono:
- essere contenuti in particelle in concentrazione pari o superiore all’1% in peso (w/w), cioè il peso del(i) polimero(i) deve rappresentare tra l’1% e il 100% del peso totale della particella che contiene il(i) polimero(i);
oppure - formare un rivestimento continuo attorno a particelle (comprese particelle con un nucleo liquido, come le vescicole); in questo caso non si applica alcun limite di concentrazione;
Il rivestimento deve essere “continuo”, cioè non può essere costituito da frammenti isolati di polimero che non si toccano tra loro; tuttavia, un rivestimento continuo non deve necessariamente coprire completamente l’intera superficie della particella, ed è ammessa la presenza di piccoli spazi vuoti nel rivestimento.
Come terza condizione, affinché i polimeri siano considerati una microplastica, almeno l’1% in peso delle particelle contenenti o rivestite dai polimeri solidi deve:
- avere dimensioni pari o inferiori a 5 mm in tutte le dimensioni,
oppure, nel caso di particelle a forma di fibra (cioè con un rapporto lunghezza/diametro superiore a 3), - almeno l’1% delle particelle contenenti o rivestite dai polimeri solidi deve avere una lunghezza pari o inferiore a 15 mm.
Per identificare le particelle a forma di fibra, si può utilizzare il rapporto medio lunghezza/diametro.

Il glitter di plastica venduto da solo (detto anche loose plastic glitter) è considerato, ai sensi del regolamento REACH, una miscela e rientra quindi nel campo di applicazione della restrizione.
Il divieto di immissione sul mercato (paragrafo 1 della restrizione) si applica dal 17 ottobre 2023 alle microplastiche – incluso il glitter di plastica – presenti come tali o aggiunte intenzionalmente ai prodotti, per gli usi per cui non è previsto un periodo transitorio secondo il paragrafo 6 (ad es. kit per attività artistiche e manuali, giocattoli, con alcune eccezioni). Tuttavia, vi sono eccezioni che non sono soggette alla restrizione:
- prodotti (incluso il glitter) composti da materiali inorganici (es. vetro, metallo), naturali, biodegradabili o solubili in acqua (fuori ambito perché non considerati microplastiche);
- perline e paillettes (e altri elementi decorativi) destinati ad essere infilati o cuciti (considerati articoli, quindi fuori ambito);
- microplastiche, incluso il glitter di plastica, che sono contenute mediante mezzi tecnici, perdono la loro natura di microplastiche durante l’uso, o sono incorporate in modo permanente in una matrice solida (es. inglobate in colle, vernici o alcuni inchiostri, o all’interno di oggetti solidi) (deroghe previste dal paragrafo 5);
- prodotti che rientrano nella definizione di articoli secondo il REACH;
- prodotti già immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2023 (vedi sotto).
Le microplastiche, incluso il glitter di plastica, utilizzate da sole o in prodotti per usi per cui è previsto un periodo transitorio specifico secondo il paragrafo 6 (es. cosmetici, detergenti), possono continuare ad essere vendute fino al termine di tale periodo transitorio.
Ad esempio:
- fino al 16 ottobre 2027 incluso, per i cosmetici da risciacquo (paragrafo 6b);
- fino al 16 ottobre 2029 incluso, per i cosmetici leave-on (paragrafo 6d);
- fino al 16 ottobre 2035 incluso, per make-up, rossetti e smalti per unghie (paragrafo 6c). Nota: dal 17 ottobre 2031 al 16 ottobre 2035, per poter essere venduti, questi prodotti dovranno riportare un’etichetta che indica la presenza di microplastiche.
Infine, i prodotti contenenti glitter di plastica o altre microplastiche (per usi diversi da quelli previsti al paragrafo 6) che sono stati immessi sul mercato prima del 17 ottobre 2023 non devono essere richiamati o ritirati, ma possono continuare ad essere venduti, come previsto dal paragrafo 16. Questo vale, ad esempio, per i prodotti finiti presenti nei magazzini di distributori/importatori/dettaglianti.
Tuttavia, per beneficiare della deroga prevista dal paragrafo 16 e continuare ad essere venduti, i prodotti importati non soggetti a un periodo transitorio ai sensi del paragrafo 6 (es. kit per attività artistiche, giocattoli), devono essere arrivati nel territorio doganale dell’UE prima del 17 ottobre 2023.

