Il 9 marzo 2026 sulla GU n. 56 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 30 del 20 febbraio 2026.

Il provvedimento attua la direttiva (UE) 2024/825, per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

Questo decreto va a modificare ed integrare il Codice del consumo.

 

Il tema centrale è il contrasto al greenwashing, in modo da garantire una maggiore trasparenza per i consumatori, grazie a obblighi informativi più stringenti e nuove tutele contro pratiche commerciali sleali.

L’obiettivo è di rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione verde, migliorando l’informazione e contrastando dichiarazioni ambientali ingannevoli.

 

Vengono aggiunte nuove definizioni: asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità e sistema di certificazione.

Vengono aggiunte due azioni ingannevoli:

  • asserzione ambientale su prestazioni future senza piano di attuazione: è pratica ingannevole formulare un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili
  • pubblicizzazione di vantaggi irrilevanti: è ingannevole pubblicizzare come vantaggi per i consumatori elementi irrilevanti. Ad esempio, è ingannevole presentare l’acqua in bottiglia come “senza glutine”

 

Il decreto amplia l’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli, includendo:

  • affermazioni ambientali vaghe o non verificabili (es. “eco‑friendly”, “green”, “a impatto zero”) senza prove solide
  • dichiarazioni ambientali basate su compensazioni di carbonio non trasparenti
  • marchi o etichette ambientali non certificati da sistemi riconosciuti
  • omissione di informazioni rilevanti sulla reale sostenibilità del prodotto.

 

Per quanto riguarda durabilità, riparabilità e obsolescenza programmata, il decreto introduce obblighi per contrastare l’obsolescenza programmata:

  • divieto di presentare come più durevoli prodotti che non lo sono
  • obbligo di informare su:
  • durata prevista del prodotto,
  • disponibilità dei pezzi di ricambio,
  • aggiornamenti software e loro impatto sulle prestazioni.

 

Il decreto introduce nuovi obblighi d'informazione nei contratti a distanza o fuori dai locali commerciali 

Nei contratti online e fuori dai negozi, i professionisti devono fornire:

  • informazioni chiare sulle caratteristiche ambientali, durabilità e riparabilità
  • dettagli sulle garanzie commerciali di durabilità
  • trasparenza su eventuali limitazioni tecniche (es. compatibilità software).

 

Nel caso di contratti a distanza devono essere indicate le opzioni di consegna a minor impatto ambientale, quando disponibili.

 

Una delle implicazioni pratiche di maggiore rilievo del decreto riguarda la gestione dei portafogli marchi delle imprese che utilizzano etichette o claim di sostenibilità. La nuova definizione di etichetta di sostenibilità e il divieto di utilizzarla senza un sistema di certificazione riconosciuto rendono necessaria una revisione completa di marchi, loghi e claim che evocano qualità ambientali o sociali.

Le imprese devono quindi verificare tre aspetti fondamentali:

  • Occorre accertare che le etichette di sostenibilità in uso siano supportate da un sistema di certificazione conforme
  • Claim come “green”, “eco”, “sostenibile” o simili devono essere supportati da prove di eccellenza ambientale riconosciute
  • Le comunicazioni su impegni o obiettivi futuri devono rispettare i requisiti di concretezza, verificabilità e monitoraggio indipendente

 

Il decreto entra in vigore il 24 marzo 2026, ma le nuove disposizioni troveranno applicazione soltanto a decorrere dal 27 settembre 2026.

Le imprese dispongono, pertanto, di un periodo transitorio di circa sei mesi per adeguare le proprie comunicazioni commerciali, le proprie etichette e i propri processi informativi alle nuove regole.

 

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