Il 9 marzo 2026 sulla GU n. 56 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 30 del 20 febbraio 2026.
Il provvedimento attua la direttiva (UE) 2024/825, per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.
Questo decreto va a modificare ed integrare il Codice del consumo.
Il tema centrale è il contrasto al greenwashing, in modo da garantire una maggiore trasparenza per i consumatori, grazie a obblighi informativi più stringenti e nuove tutele contro pratiche commerciali sleali.
L’obiettivo è di rafforzare la tutela dei consumatori nella transizione verde, migliorando l’informazione e contrastando dichiarazioni ambientali ingannevoli.
Vengono aggiunte nuove definizioni: asserzione ambientale, asserzione ambientale generica, etichetta di sostenibilità e sistema di certificazione.
Vengono aggiunte due azioni ingannevoli:
- asserzione ambientale su prestazioni future senza piano di attuazione: è pratica ingannevole formulare un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili
- pubblicizzazione di vantaggi irrilevanti: è ingannevole pubblicizzare come vantaggi per i consumatori elementi irrilevanti. Ad esempio, è ingannevole presentare l’acqua in bottiglia come “senza glutine”
Il decreto amplia l’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli, includendo:
- affermazioni ambientali vaghe o non verificabili (es. “eco‑friendly”, “green”, “a impatto zero”) senza prove solide
- dichiarazioni ambientali basate su compensazioni di carbonio non trasparenti
- marchi o etichette ambientali non certificati da sistemi riconosciuti
- omissione di informazioni rilevanti sulla reale sostenibilità del prodotto.
Per quanto riguarda durabilità, riparabilità e obsolescenza programmata, il decreto introduce obblighi per contrastare l’obsolescenza programmata:
- divieto di presentare come più durevoli prodotti che non lo sono
- obbligo di informare su:
- durata prevista del prodotto,
- disponibilità dei pezzi di ricambio,
- aggiornamenti software e loro impatto sulle prestazioni.
Il decreto introduce nuovi obblighi d'informazione nei contratti a distanza o fuori dai locali commerciali
Nei contratti online e fuori dai negozi, i professionisti devono fornire:
- informazioni chiare sulle caratteristiche ambientali, durabilità e riparabilità
- dettagli sulle garanzie commerciali di durabilità
- trasparenza su eventuali limitazioni tecniche (es. compatibilità software).
Nel caso di contratti a distanza devono essere indicate le opzioni di consegna a minor impatto ambientale, quando disponibili.
Una delle implicazioni pratiche di maggiore rilievo del decreto riguarda la gestione dei portafogli marchi delle imprese che utilizzano etichette o claim di sostenibilità. La nuova definizione di etichetta di sostenibilità e il divieto di utilizzarla senza un sistema di certificazione riconosciuto rendono necessaria una revisione completa di marchi, loghi e claim che evocano qualità ambientali o sociali.
Le imprese devono quindi verificare tre aspetti fondamentali:
- Occorre accertare che le etichette di sostenibilità in uso siano supportate da un sistema di certificazione conforme
- Claim come “green”, “eco”, “sostenibile” o simili devono essere supportati da prove di eccellenza ambientale riconosciute
- Le comunicazioni su impegni o obiettivi futuri devono rispettare i requisiti di concretezza, verificabilità e monitoraggio indipendente
Il decreto entra in vigore il 24 marzo 2026, ma le nuove disposizioni troveranno applicazione soltanto a decorrere dal 27 settembre 2026.
Le imprese dispongono, pertanto, di un periodo transitorio di circa sei mesi per adeguare le proprie comunicazioni commerciali, le proprie etichette e i propri processi informativi alle nuove regole.
Ulteriori informazioni
- Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30
- Codice del consumo aggiornato al D. Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30

